Il finanziamento della vostra abitazione di proprietà può essere effettuato anche se vi manca il capitale proprio necessario. A determinate condizioni potete utilizzare gli averi della cassa pensioni (2º pilastro) o della previdenza facoltativa (3º pilastro) per acquistare l’abitazione di proprietà. Inoltre potete ricorrere al vostro avere di libero passaggio per partecipare a una cooperativa di costruzione di abitazioni, per ammortizzare l’ipoteca o per realizzare una ristrutturazione finalizzata all’accrescimento del valore. Se prelevate o costituite in pegno i vostri fondi previdenziali, in caso di titolari di conto coniugati si richiede l’approvazione scritta dell’altro coniuge.
2o pilastro: prelievo anticipato dei fondi di casse pensioni
Attraverso il prelievo anticipato potete disporre di ulteriori mezzi propri supplementari per la vostra abitazione di proprietà.
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Gli assicurati hanno la facoltà di prelevare fino al 50º anno di età un importo pari all’entità della prestazione di libero passaggio. Gli assicurati che hanno superato il 50º anno di età possono avvalersi al massimo dell’importo della prestazione di libero passaggio al quale avrebbero avuto diritto nel 50º anno di età oppure di metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.
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Il prelievo anticipato può essere effettuato soltanto entro i tre anni che precedono il raggiungimento della prima età di pensionamento possibile.
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L’importo minimo di un prelievo anticipato è di CHF 20 000.–. Ci si può avvalere del prelievo anticipato al massimo ogni cinque anni.
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I prelievi anticipati si possono utilizzare soltanto per l’abitazione di proprietà a uso proprio permanente.
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Il prelievo anticipato della prestazione di libero passaggio può comportare la riduzione della copertura assicurativa (rendita di vecchiaia, caso di decesso, invalidità). Informatevi sulla vostra situazione personale presso i nostri consulenti alla clientela.
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All’atto della vendita o locazione della proprietà di abitazioni occorre restituire il prelievo anticipato dalla cassa pensioni. Considerate un sovrapprezzo per la riacquisizione dell’intera copertura assicurativa.
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I fondi di casse pensioni prelevati anticipatamente devono essere subito tassati. Al rimborso del prelievo anticipato vi saranno rimborsate le imposte al netto degli interessi. Conservate tutti i giustificativi.
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Stipulate un’assicurazione di rischio per tutelarvi dalle riduzioni di prestazioni in caso di decesso o invalidità.
3o pilastro: prelievo anticipato degli averi del 3º pilastro
Potete utilizzare il vostro patrimonio di previdenza del 3º pilastro per acquistare la proprietà di abitazioni a uso proprio. Potete prelevare questi fondi e servirvene come capitale proprio. Tuttavia l’erogazione sarà tassata.
3o pilastro: ammortamento indiretto, costituzione in pegno degli averi del 3º pilastro
In caso di costituzione in pegno gli averi non saranno prelevati anticipatamente ma costituiti in pegno a favore della banca. La costituzione in pegno comporta i seguenti vantaggi:
- contrariamente al prelievo anticipato non è dovuta alcuna imposta sul capitale.
- pagate maggiori interessi passivi per via del maggiore fabbisogno di capitale di terzi, beneficiando così di maggiori deduzioni dal reddito imponibile.
- nessuna riduzione delle prestazioni assicurative della cassa pensioni, tranne qualora si rendesse necessaria la realizzazione del pegno.
- è obbligatoria la copertura con almeno una polizza rischio decesso.
Suggerimento
Per l’acquisto di una proprietà di abitazioni consigliamo la variante della costituzione in pegno degli averi del 3º pilastro. Da un lato è interessante sul piano fiscale, dall’altro ne scaturiscono meno conseguenze svantaggiose per le prestazioni assicurative della cassa pensioni.
La costituzione in pegno e il prelievo anticipato possono anche essere cumulate e questo consente di limitare la riduzione della protezione previdenziale e abbassare l’onere finanziario sull’abitazione di proprietà.